Comune di Massafra


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Tributi locali

IMU - Canone concordato

Con la Delibera della Giunta Comunale n. 79 del 29/03/2022, il Comune di Massafra ha recipito l'accordo territoriale per le locazioni ad uso abitativo (Legge n. 431 09/12/1998 e D.M. del 16/01/2017 del Ministero Infratrutture e Trasporti di concerto con il MEF) sottoscritto dalle associazioni di categoria in data 22/03/2022.

Per gli immobili che rispettano l'accordo territoriale è possibile applicare l'agevolazione introdotta dallo Stato, che comporta la riduzione al 75% dell’imposta IMU, come previsto dall’articolo 1, comma 760, legge n. 160/2019.

Per poter beneficiare dell’agevolazione statale occorre rispettare tassativamente i requisiti definiti dall’art. 1, comma 760, legge n. 160/2019:

Requisito 1: tipologia del contratto
Il beneficio è applicabile a tutti gli alloggi, comprese le relative pertinenze, che risultano locati sulla base di un contratto a canone concertato/concordato ai sensi della legge n. 431/1998 o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati. Il contratto di locazione deve essere stipulato in conformità all’Accordo territoriale vigente sottoscritto dalle organizzazioni di rappresentanza degli inquilini e dei proprietari.

Per i contratti stipulati fino al 21/03/2022 occorrerà che gli stessi, ancorché successivamente rinnovati/prorogati, siano conformi all'accordo territoriale del comune demograficamente omogeneo di minor distanza territoriale.

I contratti stipulati dal 22/03/2022, occorrerà che gli stessi siano conformi al nuovo Accordo territoriale stipulato in data 22/03/2022 per il comune di Massafra (Prot. n. 14835/2022 del 22/03/2022)


Requisito 2: obblighi dichiarativi.
Il locatore assolve gli obblighi dichiarativi compilando e presentando entro il 30 giungo dell'anno succesivo a quello di stipula del contratto, a pena decadenza del beneficio, l’apposito modulo con il quale dichiara di possedere i requisiti per l’applicazione dell’aliquota agevolata, allegando copia fotostatica integrale del contratto di locazione a canone concordato e l’attestazione di conformità del contratto all’Accordo territoriale se il contratto è stato redatto senza l’assistenza di almeno una delle organizzazioni di rappresentanza, in tal modo acquisisce, automaticamente, il diritto a godere dell’agevolazione statale.

Al venir meno dei requisiti per l’applicazione dell’agevolazione statale, il contribuente è tenuto a comunicare all’ufficio tale informazione presentando, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è avuta la cessazione dell’agevolazione statale, la dichiarazione di variazione IMU.

Il beneficio a favore dell’alloggio di proprietà del locatore non si applica nel caso non sia soddisfatto anche uno solo dei requisiti sopra indicati.

Analogamente il beneficio decade nel momento in cui viene a mancare, in corso d’anno, anche uno solo dei requisiti sopra indicati.

 

L’asseverazione o attestazione di conformità

Per poter usufruire delle agevolazioni fiscali sia a livello nazionale (ad es. agevolazioni IRPEF) che a livello locale (ad es. agevolazioni IMU), il decreto 16/01/2017 (G.U. n. 62 del 15/03/2017) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prevede che per i contratti la cui stipula avviene senza l’assistenza delle organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale, sia necessaria l’attestazione, da parte di almeno una delle organizzazioni firmatarie dell’Accordo stesso, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’Accordo medesimo.

L’asseverazione viene rilasciata secondo le disposizioni contenute nel nuovo Accordo territoriale vigente nel Comune di Massafr a far tempo dal 22/03/2022.

La mancanza dell’attestazione, per i contratti per i quali non si è richiesta l’assistenza delle organizzazioni firmatarie dell’Accordo, non consente l’applicazione delle agevolazioni fiscali anche nel caso in cui il contratto sia, comunque, conforme all’Accordo stesso.

L’attestazione di conformità, per i contratti non assistiti, diviene parte integrante del contratto e verrà richiesta dagli uffici preposti alla verifica dell’effettiva spettanza delle agevolazioni fiscali. La mancanza dell’attestazione, pertanto, non consentirà l’applicazione dei benefici fiscali sia a livello statale che a livello comunale (IMU).

L’attestazione di conformità è necessaria solo per i nuovi contratti di locazione stipulati sulla base del nuovo Accordo territoriale in vigore dal 22/03/2022.

Per i contratti di locazione stipulati entro il 21/03/2022, l’attestazione non è dovuta neppure in occasione delle successive proroghe e/o rinnovi. Sarà sempre necessario il riferimento ad un accordo territoriale in vigore alla data di sottoscrizione.

 

Riferimenti normativi:

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Accordo territoriale per le locazioni ad uso abitativo per il comune di Massafra

Delibera Giunta Comunale n. 79 del 29.03.2022